Calcolo Reverse Charge IVA
Inserisci l'imponibile della fattura in reverse charge: ottieni l'IVA da integrare.
A cura di La redazione fiscale di Calcolando · aggiornato a gennaio 2026
In breve
Il reverse charge (inversione contabile) è un meccanismo IVA in cui il fornitore emette la fattura senza addebitare l'imposta e a versarla è il committente, che «integra» la fattura con l'aliquota corretta. L'IVA da integrare si calcola come imponibile × aliquota: su una fattura di 1.000 € al 22%, l'IVA è 220 € e il totale ai fini contabili è 1.220 €. Per chi detrae l'IVA l'operazione è di norma neutra, perché la stessa imposta va sia a debito sia a credito.
- Totale con IVA
- 1220,00 €
Calcola anche →
Gestisci la partita IVA online
Commercialista digitale per autonomi
Spazio sponsor disponibileCome si calcola
Con il reverse charge (inversione contabile) il fornitore emette fattura senza IVA e l'imposta la liquida il committente: integra la fattura con l'aliquota corretta e la registra sia nelle vendite sia negli acquisti, con effetto di norma neutro. Si applica nei casi previsti dall'art. 17 del DPR 633/72: subappalti in edilizia, pulizie e demolizioni su edifici, rottami, cessioni di dispositivi elettronici tra soggetti IVA, e negli acquisti intra-UE.
Che cos'è il reverse charge e a cosa serve
Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo speciale di applicazione dell'IVA che ribalta la regola ordinaria su chi deve versare l'imposta. Normalmente è il fornitore ad addebitare l'IVA in fattura, incassarla dal cliente e versarla allo Stato. Con il reverse charge, invece, il fornitore fattura senza IVA e l'obbligo di applicare e versare l'imposta passa al committente, cioè a chi riceve il bene o il servizio.
Lo scopo è antifrode. In alcuni settori a rischio — l'edilizia in subappalto, le pulizie, i rottami, la cessione di dispositivi elettronici tra operatori — spostare l'obbligo IVA sul committente elimina il passaggio in cui l'imposta viene incassata dal fornitore e poi non versata. Con l'inversione contabile non c'è IVA che «transita» dal fornitore: chi la deve allo Stato è direttamente chi acquista.
Il funzionamento pratico si chiama «integrazione»: il committente riceve la fattura senza IVA, calcola l'imposta con l'aliquota corretta, la annota sulla fattura (o emette un documento integrativo) e la registra sia nel registro delle vendite (IVA a debito) sia in quello degli acquisti (IVA a credito). Per chi ha piena detrazione, le due registrazioni si compensano e l'effetto economico è neutro.
Il calcolatore di questa pagina serve proprio al passaggio numerico dell'integrazione: inserisci l'imponibile della fattura in reverse charge e l'aliquota, e ottieni l'IVA da integrare e il totale ai fini contabili. Il calcolo dell'imposta è lo stesso che si usa per aggiungere l'IVA nel Calcolo IVA, ma qui l'IVA non la addebita il fornitore: la applica il committente a sé stesso.
La formula: imponibile per aliquota
Il calcolo dell'IVA da integrare nel reverse charge è identico a quello dell'aggiunta ordinaria dell'IVA: si moltiplica l'imponibile della fattura per l'aliquota. In formula: IVA da integrare = imponibile × aliquota. Il totale ai fini contabili è l'imponibile più l'IVA integrata, cioè imponibile × (1 + aliquota).
Le aliquote sono quelle ordinarie dell'IVA italiana. Nel calcolatore sono selezionabili le tre più ricorrenti nei settori in reverse charge: 22% (ordinaria, la più frequente), 10% e 4%. L'aliquota da usare è quella propria dell'operazione, come se l'IVA fosse addebitata normalmente: il reverse charge cambia chi versa l'imposta, non la sua misura.
Su un imponibile di 1.000 € con aliquota del 22%, l'IVA da integrare è 1.000 × 0,22 = 220 €. Il totale ai fini contabili è 1.000 + 220 = 1.220 €, ovvero 1.000 × 1,22. Questo 220 € è l'importo che il committente registra contemporaneamente a debito (come se avesse venduto) e a credito (come acquisto), con effetto neutro se detrae integralmente.
È utile ricordare la distinzione rispetto allo scorporo: qui si parte dall'imponibile (il netto) e si aggiunge l'IVA, mentre lo Scorporo IVA fa il percorso inverso, partendo da un totale ivato per ricavare il netto. Nel reverse charge la fattura del fornitore riporta il solo imponibile, quindi si parte sempre da lì: non c'è nulla da scorporare.
- IVA da integrare = imponibile × aliquota — es. 1.000 € × 22% = 220 €.
- Totale ai fini contabili = imponibile × (1 + aliquota) — es. 1.000 € × 1,22 = 1.220 €.
- L'aliquota è quella propria dell'operazione (22%, 10% o 4%).
- L'IVA integrata va registrata sia a debito (vendite) sia a credito (acquisti).
| Aliquota | Imponibile | IVA da integrare | Totale contabile |
|---|---|---|---|
| 22% | 1.000 € | 220 € | 1.220 € |
| 10% | 1.000 € | 100 € | 1.100 € |
| 4% | 1.000 € | 40 € | 1.040 € |
Esempio di calcolo passo per passo
Prendiamo il caso di default del calcolatore: una fattura in reverse charge con imponibile di 1.000 € e aliquota ordinaria del 22%. È la situazione tipica, per esempio, di un'impresa edile che riceve una fattura da un subappaltatore in inversione contabile.
Il fornitore (il subappaltatore) emette la fattura di 1.000 € senza IVA, riportando la dicitura «inversione contabile». Il committente riceve il documento e deve integrarlo: primo passaggio, calcola l'IVA con l'aliquota del 22%, cioè 1.000 × 0,22 = 220 €.
Secondo passaggio, il committente registra l'operazione. Annota i 220 € di IVA nel registro delle vendite (come IVA a debito, come se avesse effettuato lui l'operazione imponibile) e li annota anche nel registro degli acquisti (come IVA a credito, essendo un suo acquisto). Il totale ai fini contabili della fattura è 1.220 €.
Se il committente ha diritto alla detrazione piena dell'IVA, i 220 € a debito e i 220 € a credito si annullano: l'operazione non genera alcun esborso netto di IVA, è finanziariamente neutra. È questa neutralità che distingue il reverse charge dal versamento ordinario, dove l'IVA effettivamente transita da un soggetto all'altro.
Il committente integra 220 € di IVA, registrati a debito e a credito: totale contabile 1.220 €.
Quando si applica il reverse charge
Il reverse charge non è a scelta: si applica obbligatoriamente nei casi previsti dalla legge, in particolare dall'articolo 17 e dall'articolo 74 del DPR 633/72. Fuori da questi casi vale la regola ordinaria, con l'IVA addebitata dal fornitore. Applicarlo dove non spetta, o non applicarlo dove è obbligatorio, è un errore sanzionabile.
I casi più frequenti nell'edilizia sono i subappalti (prestazioni rese da un subappaltatore all'appaltatore) e alcune prestazioni su edifici come pulizie, demolizioni, installazione di impianti e completamento. In questi settori il reverse charge è la regola quando entrambe le parti sono soggetti passivi IVA.
Altri ambiti tipici sono la cessione di rottami e materiali di recupero, la cessione di alcuni dispositivi elettronici (come telefoni cellulari e microprocessori) tra operatori economici, e il settore energetico per certe transazioni. Anche gli acquisti di beni e servizi da fornitori di altri Paesi UE seguono un meccanismo di inversione contabile, con integrazione dell'IVA da parte dell'acquirente italiano.
Il presupposto comune è che l'operazione avvenga tra due soggetti titolari di partita IVA (rapporti «B2B»): il reverse charge non si applica mai nei confronti dei privati consumatori, dove l'IVA viene sempre addebitata normalmente. La corretta individuazione dei casi è delicata, e insieme al Diritto Camerale e all'Imposta di Bollo rientra tra gli adempimenti che chi ha partita IVA deve gestire con attenzione.
- Edilizia: subappalti, pulizie, demolizioni, impianti e completamento su edifici.
- Rottami e materiali di recupero; alcuni dispositivi elettronici tra operatori.
- Acquisti intra-UE di beni e servizi (integrazione dell'IVA da parte dell'acquirente).
- Presupposto: operazione tra due soggetti IVA (B2B); mai verso i privati.
Il reverse charge nel regime forfettario
Il caso del contribuente forfettario merita un'attenzione particolare, perché è l'unico in cui il reverse charge smette di essere neutro e diventa un costo effettivo. Il forfettario non addebita l'IVA sulle proprie fatture e, soprattutto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti: manca quindi la «gamba a credito» che rende neutra l'operazione.
Quando un forfettario riceve una fattura in reverse charge (per esempio da un fornitore edile o per un acquisto intra-UE), deve comunque integrarla con l'IVA e versarla allo Stato, ma non potendola detrarre quell'IVA resta a suo carico come costo. Su una fattura di 1.000 € al 22%, il forfettario deve versare 220 € di IVA che non recupererà.
Il versamento va effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricezione o registrazione della fattura. È una scadenza da non trascurare, perché per il forfettario si tratta di un vero esborso, non di una semplice partita di giro contabile come per i soggetti ordinari con piena detrazione.
Questo aspetto va tenuto presente nel valutare la convenienza del regime: chi ha molti acquisti in reverse charge (tipicamente nell'edilizia) subisce, da forfettario, un costo IVA aggiuntivo che nel regime ordinario sarebbe recuperato. La stima dei compensi e degli oneri si fa con il calcolatore del Regime Forfettario, ricordando che l'IVA da reverse charge è una voce a parte.
Errori comuni da evitare
Il primo errore è che il fornitore addebiti comunque l'IVA su un'operazione in reverse charge. Nei casi di inversione contabile la fattura deve essere emessa senza IVA e con la dicitura «inversione contabile»: se il fornitore addebita l'imposta, la fattura è errata e il committente non deve pagarla né detrarla come IVA ordinaria.
Il secondo errore, speculare, è che il committente non integri la fattura ricevuta senza IVA. L'integrazione è un obbligo: il committente deve calcolare l'IVA, registrarla a debito e a credito ed eventualmente versarla. Dimenticare l'integrazione espone a sanzioni, anche quando l'operazione sarebbe stata neutra.
Il terzo errore è del forfettario che tratta il reverse charge come neutro. Per chi non detrae l'IVA l'operazione non è affatto neutra: l'imposta integrata va versata con F24 entro il 16 del mese successivo e resta un costo. Ignorarlo significa saltare un versamento dovuto e maturare sanzioni.
Il quarto errore è applicare il reverse charge fuori dai casi previsti, o non applicarlo dove è obbligatorio. L'inversione contabile non è opzionale: vale solo nelle fattispecie di legge, tra soggetti IVA. In caso di dubbio sull'applicabilità conviene verificare la norma o rivolgersi a un professionista, perché l'errore incide sulla liquidazione IVA di entrambe le parti.
Esempio di calcolo
Esempio: fattura in reverse charge con imponibile di 1.000 € e aliquota ordinaria del 22%. Il fornitore fattura senza IVA; il committente integra l'imposta e la registra a debito e a credito.
- Imponibile della fattura (senza IVA)
- 1.000 €
- Aliquota IVA da applicare
- 22%
- IVA da integrare (1.000 × 22%)
- 220 €
- Totale ai fini contabili (1.000 + 220)
- 1.220 €
⚠️ Errori comuni da evitare
- ✕Far addebitare l'IVA dal fornitore: nel reverse charge la fattura si emette senza IVA, con la dicitura «inversione contabile».
- ✕Non integrare la fattura ricevuta senza IVA: l'integrazione a debito e a credito è un obbligo del committente, anche quando è neutra.
- ✕Trattare il reverse charge come neutro nel forfettario: chi non detrae l'IVA deve versarla con F24 entro il 16 del mese successivo, e resta un costo.
- ✕Applicare il reverse charge fuori dai casi di legge o ometterlo dove è obbligatorio: vale solo nelle fattispecie previste, tra soggetti IVA.
✅ In sintesi
- ✓Nel reverse charge il fornitore fattura senza IVA e a versarla è il committente, che integra la fattura.
- ✓L'IVA da integrare = imponibile × aliquota: su 1.000 € al 22% sono 220 €, con totale contabile 1.220 €.
- ✓Per chi detrae l'IVA l'operazione è neutra (a debito e a credito si compensano).
- ✓Per il forfettario non è neutra: l'IVA integrata va versata con F24 e resta un costo.
Domande frequenti
Chi paga l'IVA nel reverse charge?+
Il committente, cioè chi riceve la fattura. Il fornitore emette la fattura senza IVA con la dicitura «inversione contabile»; il committente calcola l'imposta, la integra e la registra a debito e a credito. Per chi detrae l'IVA l'effetto è neutro; per il forfettario, che non detrae, l'imposta va versata.
Come si calcola l'IVA da integrare?+
Si moltiplica l'imponibile della fattura per l'aliquota: IVA = imponibile × aliquota. Su una fattura di 1.000 € al 22%, l'IVA da integrare è 220 € e il totale ai fini contabili è 1.220 €. L'aliquota è quella propria dell'operazione, come se l'IVA fosse addebitata normalmente.
Il reverse charge è un costo?+
Di norma no. Per i soggetti che detraggono l'IVA l'operazione è neutra, perché l'imposta integrata va sia a debito sia a credito e le due registrazioni si compensano. Diventa un costo solo per chi non può detrarre l'IVA, come il contribuente forfettario, che deve versarla senza recuperarla.
In quali casi si applica il reverse charge?+
Nei casi previsti dalla legge (artt. 17 e 74 del DPR 633/72): subappalti in edilizia, pulizie e demolizioni su edifici, rottami e materiali di recupero, cessione di alcuni dispositivi elettronici tra operatori, e negli acquisti intra-UE. Si applica solo tra soggetti IVA (B2B), mai verso i privati consumatori.
Il forfettario applica il reverse charge?+
Sì, quando riceve fatture in reverse charge deve integrarle e versare l'IVA, non potendola detrarre, entro il giorno 16 del mese successivo con modello F24. Per il forfettario, quindi, l'IVA integrata è un costo effettivo e non una neutra partita di giro come per i soggetti ordinari.
Che differenza c'è tra reverse charge e scorporo dell'IVA?+
Sono cose diverse. Il reverse charge riguarda chi versa l'IVA (il committente anziché il fornitore) e parte dall'imponibile per aggiungere l'imposta. Lo scorporo è invece un calcolo aritmetico che parte da un prezzo IVA inclusa per ricavare il netto. Nel reverse charge la fattura riporta il solo imponibile, quindi non c'è nulla da scorporare.
Cosa deve fare il committente quando riceve una fattura in reverse charge?+
Deve integrarla: calcolare l'IVA con l'aliquota corretta, annotarla sul documento (o emettere un'autofattura/documento integrativo) e registrarla sia nel registro delle vendite (IVA a debito) sia in quello degli acquisti (IVA a credito). Se detrae l'IVA l'operazione è neutra; altrimenti versa l'imposta con F24.
Metodo e fonti
I calcoli applicano le formule ufficiali con i parametri in vigore nel 2026. I risultati sono stime indicative a scopo informativo e non sostituiscono una consulenza professionale: verifica sempre con le fonti ufficiali. A cura di La redazione fiscale di Calcolando · aggiornato a gennaio 2026. Come lavoriamo.