Calcolo Regime Forfettario 2026
Stima l'imposta del regime forfettario in base al fatturato, al coefficiente di redditività e all'aliquota.
A cura di La redazione fiscale di Calcolando · aggiornato a gennaio 2026
In breve
Nel regime forfettario l'imposta non si calcola sul fatturato pieno, ma sul reddito imponibile, cioè fatturato × coefficiente di redditività (legato al codice ATECO). Con 50.000 € di fatturato, coefficiente 78% e aliquota ordinaria del 15%, il reddito imponibile è 39.000 € e l'imposta sostitutiva è 5.850 € (i contributi INPS sono a parte). Per le nuove attività l'aliquota scende al 5% per i primi 5 anni, e la soglia di accesso al regime è di 85.000 € di ricavi annui.
- Reddito imponibile
- 39.000,00 €
- Netto (al lordo dei contributi INPS)
- 44.150,00 €
Stima indicativa aggiornata al 2026 · l'importo esatto può variare in base alla tua situazione.
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Nel regime forfettario il reddito imponibile non si calcola sui costi reali, ma applicando al fatturato un coefficiente di redditività che dipende dall'attività (ATECO): ad esempio 78% per i professionisti, 67% per il commercio, 40% per il commercio al dettaglio. Sull'imponibile così ottenuto si applica un'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi 5 anni delle nuove attività). A parte vanno calcolati i contributi previdenziali INPS.
| Tipo di attività (gruppo ATECO) | Coefficiente di redditività |
|---|---|
| Professionisti, servizi e lavoro autonomo | 78% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 86% |
| Altre attività di servizi | 67% |
| Intermediari del commercio (agenti, rappresentanti) | 62% |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 54% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio, alimentari e bevande | 40% |
Che cos'è il regime forfettario e a cosa serve
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato pensato per le partite IVA individuali di piccole dimensioni: liberi professionisti, artigiani, commercianti e ditte individuali che non superano una soglia di ricavi prestabilita.
Il suo scopo è semplificare drasticamente la vita fiscale di chi inizia o gestisce un'attività in proprio, sostituendo la pluralità di imposte ordinarie (IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP) con un'unica imposta a percentuale fissa, chiamata imposta sostitutiva.
La parola "forfettario" è la chiave per capire il meccanismo. In un regime ordinario il reddito tassabile si determina sottraendo ai ricavi i costi realmente sostenuti e documentati. Nel forfettario, invece, i costi non si deducono uno per uno: si presume, in modo forfettario, che una certa percentuale del fatturato sia reddito e il resto siano costi.
Questa percentuale è il coefficiente di redditività, ed è fissata per legge in base all'attività svolta (identificata dal codice ATECO). Per questo non serve tenere la contabilità dei costi: il reddito si ricava in modo semplice e automatico dal solo fatturato.
Il vantaggio non è solo l'aliquota ridotta, ma anche la mole di adempimenti che vengono meno: niente IVA da addebitare in fattura e da versare, niente ritenuta d'acconto sui compensi, esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi.
È il regime di partenza naturale per chi apre la prima partita IVA, ma anche la scelta stabile di moltissimi professionisti che restano sotto soglia. Il calcolatore di questa pagina stima l'imposta dovuta partendo dai tre numeri che contano: fatturato, coefficiente di redditività e aliquota.
Come si calcola l'imposta del forfettario: la formula reale
Il calcolo dell'imposta nel regime forfettario si svolge in due passaggi precisi, e parte da un solo dato di ingresso: il fatturato annuo, cioè il totale dei ricavi o compensi incassati nell'anno. Non servono i costi, non servono fatture di spesa: il sistema è costruito apposta per evitare la contabilità analitica.
Primo passaggio: si determina il reddito imponibile applicando al fatturato il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO. In formula: reddito imponibile = fatturato × (coefficiente ÷ 100).
Se un professionista con coefficiente del 78% fattura 50.000 €, il suo reddito imponibile è 50.000 × 0,78 = 39.000 €. La differenza — i 11.000 € restanti — rappresenta i costi forfettari riconosciuti dalla legge, che non devi dimostrare.
Secondo passaggio: sull'imponibile così ottenuto si applica l'imposta sostitutiva, pari al 15% in via ordinaria oppure al 5% per le nuove attività nei primi cinque anni. In formula: imposta = reddito imponibile × (aliquota ÷ 100). Continuando l'esempio: 39.000 × 0,15 = 5.850 € di imposta sostitutiva.
Questa singola imposta sostituisce IRPEF, addizionali regionale e comunale e IRAP: non si paga nient'altro sul reddito. È esattamente la formula che applica il calcolatore di questa pagina, restituendo imponibile, imposta e quanto resta del fatturato al lordo dei contributi previdenziali.
Un punto fondamentale, che è anche l'errore più frequente: l'imposta non si calcola sul fatturato pieno, ma sul reddito imponibile, cioè sul fatturato già abbattuto dal coefficiente.
Calcolare il 15% su 50.000 € (cioè 7.500 €) invece che sui 39.000 € imponibili è sbagliato e gonfia l'imposta di oltre 1.600 €. Per stimare il carico fiscale ordinario di un'eventuale uscita dal regime puoi confrontare il risultato con il nostro calcolatore Calcolo IRPEF.
- Passo 1 — Reddito imponibile: fatturato × coefficiente di redditività (es. 50.000 € × 78% = 39.000 €)
- Passo 2 — Imposta sostitutiva: reddito imponibile × aliquota (15% ordinaria o 5% start-up), es. 39.000 € × 15% = 5.850 €
- L'imposta sostitutiva rimpiazza IRPEF, addizionali regionale/comunale e IRAP: niente altro da versare sul reddito
| Passaggio | Operazione | Risultato |
|---|---|---|
| Fatturato annuo | Dato di partenza | 50.000 € |
| × coefficiente 78% | Reddito imponibile | 39.000 € |
| Differenza | Costi forfettari riconosciuti | 11.000 € |
| × aliquota 15% | Imposta sostitutiva | 5.850 € |
| × aliquota 5% (start-up) | Imposta sostitutiva ridotta | 1.950 € |
Imposta calcolata con la formula del calcolatore: 39.000 € × 15% = 5.850 €. Contributi INPS a parte.
Cos'è il coefficiente di redditività e come si trova
Il coefficiente di redditività è la percentuale di fatturato che la legge considera reddito tassabile per ciascun tipo di attività. È il cuore del calcolo, perché determina quanta parte di ciò che incassi finisce sotto imposta.
Più il coefficiente è basso, più alto è il "costo forfettario" riconosciuto e minore è l'imposta: a parità di fatturato, un'attività con coefficiente al 40% paga molto meno di una con coefficiente all'86%.
I coefficienti non li scegli tu: sono stabiliti per legge e collegati al codice ATECO, la sigla che identifica l'attività economica esercitata. Variano dal 40% al 86%.
I valori principali sono: 78% per i professionisti e i lavoratori autonomi (avvocati, consulenti, ingegneri, fisioterapisti); 40% per il commercio all'ingrosso e al dettaglio e per gli alimentari/bevande; 67% per altre attività di servizi; 62% per gli intermediari del commercio (agenti e rappresentanti); 86% per le costruzioni e le attività immobiliari; 54% per il commercio ambulante di prodotti alimentari.
Conoscere il proprio coefficiente è quindi il primo passo per un calcolo corretto: lo trovi associato al codice ATECO della tua attività, indicato nella visura camerale o nella comunicazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate.
Se svolgi più attività con coefficienti diversi, il reddito si determina sommando i ricavi di ciascuna moltiplicati per il rispettivo coefficiente. Sbagliare coefficiente significa sbagliare l'intero imponibile, e quindi l'imposta.
Percentuale di fatturato considerata reddito imponibile, fissata per legge in base al codice ATECO.
Aliquota 5% o 15%: quando spetta quella ridotta
L'imposta sostitutiva del regime forfettario ha due aliquote, e capire quale ti spetta è decisivo perché triplica o riduce di tre volte l'imposta. L'aliquota ordinaria è il 15% del reddito imponibile, e si applica alla generalità dei forfettari.
L'aliquota ridotta è il 5%, ed è riservata alle nuove attività per i primi cinque anni di esercizio: un'agevolazione pensata per chi si mette in proprio da zero.
Per accedere al 5% non basta aver aperto la partita IVA da poco: la legge richiede tre condizioni cumulative. Primo, non aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività, alcuna attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare.
Secondo, la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione di un'attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo (salvo il periodo di pratica obbligatoria). Terzo, se si rileva un'attività altrui, i ricavi del cedente nell'anno precedente non devono aver superato la soglia di 85.000 €.
L'agevolazione del 5% dura cinque anni d'imposta a partire dall'apertura: chi ha iniziato nel 2024 paga il 5% fino al 2028, poi passa al 15% restando comunque nel forfettario, se rispetta i requisiti.
È un errore frequente applicare il 5% per abitudine anche dopo il quinto anno, o usarlo senza averne i requisiti: in caso di controllo, l'Agenzia recupera la differenza con sanzioni e interessi.
- 15% — aliquota ordinaria, per la generalità dei contribuenti forfettari.
- 5% — solo nuove attività, per i primi 5 anni d'imposta, se ricorrono tutte e tre le condizioni di legge.
- Il 5% non spetta se la nuova attività è la prosecuzione di un lavoro dipendente o autonomo già svolto.
- Dal sesto anno l'aliquota torna automaticamente al 15%, restando comunque nel regime forfettario.
| Caratteristica | Aliquota 5% | Aliquota 15% |
|---|---|---|
| A chi spetta | Nuove attività | Generalità dei forfettari |
| Durata | Primi 5 anni d'imposta | Sempre (dal 6° anno) |
| Imposta su 39.000 € | 1.950 € | 5.850 € |
| Risparmio annuo vs 15% | − 3.900 € | — |
La soglia degli 85.000 € e quando si esce dal regime
Il regime forfettario è riservato a chi resta entro una soglia di ricavi e compensi: per il 2026 il limite è di 85.000 € annui, da verificare sui ricavi effettivamente incassati nell'anno (vale il criterio di cassa, non di competenza). Se nell'anno precedente sei rimasto entro 85.000 €, puoi applicare il forfettario; se li hai superati, dall'anno successivo passi al regime ordinario.
Esiste però una seconda soglia, più severa, che determina l'uscita immediata: se nel corso dell'anno i ricavi superano i 100.000 €, l'uscita dal regime forfettario è immediata e nello stesso anno. In questo caso, dal momento del superamento, scatta l'obbligo di applicare l'IVA e il reddito dell'intero anno viene tassato con l'IRPEF ordinaria.
Tra 85.000 e 100.000 €, invece, l'uscita è dolce: si completa l'anno nel forfettario e si cambia regime da quello successivo.
Oltre alla soglia di fatturato esistono altri requisiti e cause di esclusione da rispettare per restare nel regime: aver sostenuto spese per lavoro dipendente e collaboratori per non più di 20.000 € lordi; non possedere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o SRL controllate che esercitano attività riconducibili; non aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 € nell'anno precedente (salvo cessazione del rapporto); non essere residenti all'estero (con eccezioni per i paesi UE/SEE).
Verificare questi limiti è essenziale: bastano poche centinaia di euro oltre soglia per far decadere il regime.
- 85.000 € — soglia di accesso e permanenza: superandola, si esce dal forfettario dall'anno successivo.
- 100.000 € — soglia di uscita immediata: superandola in corso d'anno, si esce subito, con IVA e IRPEF sull'intero anno.
- 20.000 € — tetto massimo di spese per dipendenti e collaboratori.
- 35.000 € — limite di redditi da lavoro dipendente/pensione percepiti nell'anno precedente.
I contributi INPS: la voce che pesa più dell'imposta
Il punto più sottovalutato del regime forfettario è che l'imposta sostitutiva non è l'unico costo: a parte vanno calcolati e versati i contributi previdenziali INPS, che spesso pesano quanto o più dell'imposta stessa. Il calcolatore di questa pagina mostra l'imposta sostitutiva e il netto al lordo dei contributi proprio per ricordare che la previdenza è una voce separata e aggiuntiva.
Il tipo di contribuzione dipende dall'attività. I professionisti senza cassa previdenziale dedicata versano alla Gestione Separata INPS, con un'aliquota intorno al 26-27% calcolata sul reddito imponibile (lo stesso imponibile su cui si calcola l'imposta sostitutiva).
Su 39.000 € di imponibile, i contributi della Gestione Separata superano quindi i 10.000 €: ben più dei 5.850 € di imposta. I professionisti iscritti a una cassa di categoria (avvocati, ingegneri, medici, commercialisti) versano invece a quella cassa, con regole proprie.
Artigiani e commercianti versano alla rispettiva gestione INPS con un meccanismo diverso: un contributo fisso annuo (dovuto anche con reddito basso o nullo, su un minimale di reddito) più un contributo percentuale (circa 24%) sulla parte di reddito che eccede il minimale.
Per loro è prevista una riduzione contributiva facoltativa del 35%, specifica del regime forfettario, che alleggerisce il carico ma riduce proporzionalmente i contributi accreditati ai fini pensionistici. Una stima della pensione futura puoi farla con il nostro Calcolo Pensione.
- Gestione Separata (professionisti senza cassa): ~26-27% sul reddito imponibile.
- Artigiani/commercianti: contributo fisso sul minimale + ~24% sull'eccedenza, con riduzione facoltativa del 35%.
- Casse di categoria (avvocati, medici, ingegneri…): regole e aliquote proprie della cassa.
- I contributi si versano oltre l'imposta sostitutiva e sono in parte deducibili dal reddito imponibile.
| Voce | Aliquota | Importo su 39.000 € |
|---|---|---|
| Imposta sostitutiva (ordinaria) | 15% | 5.850 € |
| Contributi Gestione Separata (piena) | 26,07% | ≈ 10.167 € |
| Contributi Gestione Separata (ridotta) | 24% | ≈ 9.360 € |
| Totale carico (imposta + GS piena) | — | ≈ 16.017 € |
Imposta sostitutiva ordinaria vs contributi Gestione Separata 2026 (aliquota piena 26,07%).
Esempi di calcolo per attività diverse
Per capire quanto incide il coefficiente di redditività, confrontiamo tre attività con lo stesso fatturato di 50.000 € e aliquota ordinaria del 15%. A cambiare è solo il coefficiente legato all'ATECO, e il risultato è sorprendentemente diverso.
Un professionista (coefficiente 78%) ha un imponibile di 39.000 € e paga 5.850 € di imposta. Un commerciante al dettaglio (coefficiente 40%) ha invece un imponibile di soli 20.000 € e paga 3.000 € di imposta: a parità di incassi, quasi 2.850 € in meno, solo per il diverso coefficiente.
Un'impresa edile (coefficiente 86%) ha un imponibile di 43.000 € e paga 6.450 €: la più tassata delle tre.
Lo stesso professionista, se è una nuova attività nei primi cinque anni e applica il 5%, paga sui 39.000 € di imponibile soltanto 1.950 € di imposta, contro i 5.850 € dell'aliquota ordinaria: l'agevolazione del 5% vale 3.900 € l'anno.
Questi numeri mostrano perché, prima di calcolare, è essenziale partire dal coefficiente corretto e verificare l'aliquota applicabile: sono i due fattori che spostano davvero il conto.
- Professionista (78%): imponibile 39.000 € → imposta 15% = 5.850 € (oppure 5% = 1.950 €).
- Commercio al dettaglio (40%): imponibile 20.000 € → imposta 15% = 3.000 €.
- Costruzioni (86%): imponibile 43.000 € → imposta 15% = 6.450 €.
| Attività | Coefficiente | Imponibile | Imposta 15% |
|---|---|---|---|
| Costruzioni e immobiliare | 86% | 43.000 € | 6.450 € |
| Professionista / lavoro autonomo | 78% | 39.000 € | 5.850 € |
| Commercio al dettaglio / alimentari | 40% | 20.000 € | 3.000 € |
Stesso fatturato e aliquota 15%: l'imposta cambia solo per effetto del coefficiente di redditività.
Vantaggi, limiti e casi particolari del forfettario
I vantaggi del regime forfettario vanno oltre l'aliquota. Non si addebita l'IVA in fattura (i clienti pagano il solo imponibile, un vantaggio competitivo verso i privati) e non si versa IVA all'erario; non si subisce la ritenuta d'acconto del 20% sui compensi; gli adempimenti contabili sono ridotti al minimo; e dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, ma resta gestibile con strumenti gratuiti.
È inoltre possibile dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali versati, riducendo così l'imposta dell'anno successivo.
I limiti, però, vanno conosciuti. Il principale è che non si possono dedurre i costi reali: se la tua attività ha spese elevate (affitti, materiali, personale), il coefficiente forfettario potrebbe riconoscerti meno costi di quelli effettivi, rendendo il regime ordinario più conveniente nonostante l'aliquota più alta.
Inoltre non si detraggono le spese personali tipiche dell'IRPEF (ristrutturazioni, spese mediche, interessi sul mutuo) se non si hanno altri redditi capienti: il forfettario, di fatto, rinuncia a quelle detrazioni.
Tra i casi particolari: chi nello stesso anno percepisce anche redditi da lavoro dipendente o pensione tassa quei redditi normalmente con l'IRPEF, mentre il reddito da partita IVA resta separato con l'imposta sostitutiva — ma attenzione al limite di 35.000 € di reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente, che esclude dal regime.
Chi apre la partita IVA in corso d'anno calcola l'imposta sul fatturato effettivo dell'anno (la soglia degli 85.000 € non si ragguaglia ai giorni). Infine, il reddito del forfettario, pur tassato a parte, rileva ai fini dell'ISEE e del diritto a prestazioni come l'assegno unico: lo puoi stimare con il nostro Calcolo Assegno Unico.
- Pro: niente IVA né ritenuta d'acconto, contabilità semplificata, aliquota fissa, contributi deducibili.
- Contro: nessuna deduzione dei costi reali e nessuna detrazione IRPEF (spese mediche, ristrutturazioni, mutuo).
- Conviene se hai pochi costi; il regime ordinario può convenire se hai costi elevati e documentati.
- Il reddito forfettario rileva per ISEE e prestazioni (assegno unico, agevolazioni).
Quando e come si paga: scadenze e versamento
L'imposta sostitutiva del forfettario si versa con le stesse scadenze dell'IRPEF, tramite il modello F24 e i relativi codici tributo. Il meccanismo è quello di saldo e acconto: entro il 30 giugno si versa il saldo dell'imposta dovuta per l'anno precedente più il primo acconto per l'anno in corso; entro il 30 novembre si versa il secondo acconto.
Il saldo si può versare anche entro il 30 luglio con una piccola maggiorazione dello 0,40%.
L'acconto si calcola in percentuale sull'imposta dell'anno precedente ed è dovuto in due rate quando supera certi importi minimi. Per il primo anno di attività non c'è acconto da versare, perché manca un'imposta di riferimento dell'anno precedente: si paga tutto a saldo l'anno seguente.
Questo crea un effetto da non sottovalutare: nel secondo anno si versano insieme il saldo del primo anno e gli acconti del secondo, con un esborso concentrato.
Se ci si accorge di un versamento tardivo o insufficiente, si può rimediare con il ravvedimento operoso, pagando l'imposta più una sanzione ridotta e gli interessi legali in base ai giorni di ritardo: lo puoi quantificare con il nostro calcolatore Ravvedimento Operoso.
Conservare le quietanze F24 è essenziale, perché anche nel forfettario l'imposta è in autoliquidazione: la calcoli e la versi tu, senza ricevere alcun avviso preventivo.
- Saldo + primo acconto: entro il 30 giugno (o 30 luglio con +0,40%).
- Secondo acconto: entro il 30 novembre.
- Primo anno di attività: nessun acconto, si paga tutto a saldo l'anno dopo.
- Strumento: modello F24, in autoliquidazione (nessun avviso dall'Agenzia).
Forfettario, ordinario e partita IVA: facciamo chiarezza
Capita di confondere il regime forfettario con la semplice apertura della partita IVA o con il vecchio regime dei minimi. Mettiamo ordine. La partita IVA è il numero identificativo fiscale dell'attività: averla è il presupposto, ma non dice nulla sul regime.
Il regime forfettario è invece la modalità di tassazione che scegli (se ne hai i requisiti) per quella partita IVA, in alternativa al regime ordinario.
Il regime ordinario tassa il reddito reale (ricavi meno costi documentati) con l'IRPEF a scaglioni progressivi (23%, 33%, 43% nel 2026), più le addizionali e con applicazione dell'IVA. Il forfettario tassa un reddito presunto (fatturato × coefficiente) con un'unica imposta sostitutiva al 15% o 5%, senza IVA.
La scelta tra i due non è solo questione di aliquota: dipende dal peso dei costi reali e dalla presenza di detrazioni IRPEF da sfruttare.
Il vecchio "regime dei minimi" (con aliquota al 5%) è chiuso a nuovi ingressi dal 2016: chi vi era già può proseguirlo a esaurimento, ma le nuove attività entrano nel forfettario.
In sintesi: la partita IVA è lo strumento, il forfettario è un regime fiscale agevolato a soglia, e la sua convenienza va valutata caso per caso confrontando imposta sostitutiva e contributi con il carico del regime ordinario.
Esempio di calcolo
Esempio: professionista con 50.000 € di fatturato annuo, coefficiente di redditività 78%, aliquota ordinaria del 15%.
- Fatturato annuo (ricavi/compensi)
- 50.000 €
- × coefficiente 78% → reddito imponibile
- 39.000 €
- Aliquota imposta sostitutiva
- 15%
- 39.000 € × 15% → imposta sostitutiva
- 5.850 €
⚠️ Errori comuni da evitare
- ✕Calcolare l'imposta sul fatturato pieno: l'imposta del 15% (o 5%) si applica al reddito imponibile (fatturato × coefficiente), non al fatturato. Su 50.000 €, il 15% va calcolato sui 39.000 € imponibili, non sui 50.000 €.
- ✕Dimenticare i contributi INPS: l'imposta sostitutiva è solo una parte del carico. I contributi previdenziali (Gestione Separata ~26%, artigiani/commercianti ~24% + fisso) sono separati e spesso pesano più dell'imposta.
- ✕Applicare il 5% senza averne diritto: l'aliquota ridotta spetta solo alle nuove attività, per i primi 5 anni e con tutte le condizioni di legge. Dal sesto anno torna al 15%.
- ✕Sbagliare il coefficiente di redditività: usare 78% quando l'attività ne ha 40% (o viceversa) falsa l'intero imponibile. Il coefficiente dipende dal codice ATECO ed è fissato per legge.
✅ In sintesi
- ✓Imposta sostitutiva = (fatturato × coefficiente di redditività) × aliquota. L'imposta si calcola sul reddito imponibile, non sul fatturato.
- ✓L'aliquota è il 15% in via ordinaria, ridotta al 5% per le nuove attività nei primi 5 anni (se ricorrono le condizioni di legge).
- ✓La soglia di accesso e permanenza è 85.000 € di ricavi; oltre 100.000 € in corso d'anno si esce subito dal regime.
- ✓I contributi previdenziali INPS sono una voce separata e aggiuntiva, che spesso supera l'imposta sostitutiva stessa.
Domande frequenti
Come si calcola l'imposta del regime forfettario?+
In due passaggi: prima si determina il reddito imponibile moltiplicando il fatturato per il coefficiente di redditività dell'attività (es. 50.000 € × 78% = 39.000 €), poi si applica all'imponibile l'aliquota dell'imposta sostitutiva, 15% o 5% (es. 39.000 € × 15% = 5.850 €). I contributi INPS si calcolano a parte.
Qual è la soglia di fatturato del regime forfettario nel 2026?+
Il limite è di 85.000 € di ricavi o compensi annui. Restando entro questa soglia si può applicare il forfettario; superandola si esce dal regime dall'anno successivo. Se in corso d'anno si superano i 100.000 €, invece, l'uscita è immediata, con applicazione di IVA e IRPEF sull'intero anno.
Quando si paga il 5% invece del 15%?+
L'aliquota ridotta del 5% spetta solo alle nuove attività, per i primi cinque anni d'imposta, a tre condizioni: non aver esercitato attività d'impresa o professionale nei tre anni precedenti, non proseguire un'attività già svolta come dipendente o autonomo, e (in caso di subentro) ricavi del cedente entro 85.000 €. Dal sesto anno l'aliquota torna al 15%.
Cos'è il coefficiente di redditività?+
È la percentuale del fatturato che la legge considera reddito tassabile, fissata in base al codice ATECO dell'attività. Va dal 40% al 86%: 78% per i professionisti, 40% per il commercio, 86% per le costruzioni. La differenza rispetto al 100% rappresenta i costi forfettari riconosciuti, che non devi documentare.
I contributi INPS sono compresi nell'imposta sostitutiva?+
No. L'imposta sostitutiva è separata dai contributi previdenziali. I professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata INPS (circa 26-27% del reddito imponibile); artigiani e commercianti versano un contributo fisso più una percentuale (circa 24%) sull'eccedenza, con possibile riduzione del 35%. I contributi spesso pesano più dell'imposta.
Nel forfettario si applica l'IVA in fattura?+
No. Una delle agevolazioni principali è proprio l'esonero dall'IVA: in fattura si indica il solo imponibile, senza addebitare l'imposta, e non si versa IVA all'erario. Resta però obbligatoria la fatturazione elettronica per tutti i forfettari.
Conviene il forfettario o il regime ordinario?+
Dipende dai costi. Il forfettario conviene quando i costi reali sono bassi, perché il coefficiente riconosce una quota di costi senza doverli dimostrare. Se invece hai spese elevate e documentate, o molte detrazioni IRPEF da sfruttare (spese mediche, ristrutturazioni, mutuo), il regime ordinario può risultare più vantaggioso nonostante l'aliquota più alta.
Quando si paga l'imposta del forfettario?+
Con il modello F24, alle stesse scadenze dell'IRPEF: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o 30 luglio con +0,40%), secondo acconto entro il 30 novembre. Nel primo anno di attività non si versano acconti, ma nel secondo anno si pagano insieme saldo e acconti.
Posso restare nel forfettario se ho anche un lavoro dipendente?+
Sì, ma a una condizione: il reddito da lavoro dipendente o pensione percepito nell'anno precedente non deve superare i 35.000 € (salvo cessazione del rapporto). Se lo superi, sei escluso dal regime. I due redditi restano comunque tassati separatamente: lo stipendio con l'IRPEF, l'attività con l'imposta sostitutiva.
Cosa succede se supero gli 85.000 € di fatturato?+
Se superi 85.000 € ma resti entro 100.000 €, completi l'anno nel forfettario e passi al regime ordinario dall'anno successivo. Se invece superi i 100.000 € in corso d'anno, l'uscita è immediata: scatta subito l'obbligo di IVA e l'intero reddito dell'anno viene tassato con l'IRPEF ordinaria.
Il reddito del forfettario conta per l'ISEE e l'assegno unico?+
Sì. Anche se tassato con imposta sostitutiva e non con l'IRPEF, il reddito da regime forfettario rileva ai fini dell'ISEE e quindi incide sul diritto e sull'importo di prestazioni come l'assegno unico universale o altre agevolazioni legate alla situazione economica.
Posso dedurre i costi nel regime forfettario?+
No, i costi reali non si deducono: il reddito si determina in modo forfettario applicando il coefficiente di redditività. L'unica deduzione ammessa dal reddito imponibile è quella dei contributi previdenziali obbligatori versati, che riducono l'imponibile dell'anno successivo.
Metodo e fonti
I calcoli applicano le formule ufficiali con i parametri in vigore nel 2026. I risultati sono stime indicative a scopo informativo e non sostituiscono una consulenza professionale: verifica sempre con le fonti ufficiali. A cura di La redazione fiscale di Calcolando · aggiornato a gennaio 2026. Come lavoriamo.