Guida alla plusvalenza immobiliare 2026
Quando la vendita di un immobile genera un guadagno tassato, quanto si paga con la sostitutiva al 26% e quali vendite sono esenti.
A cura di La redazione fiscale di Calcolando · aggiornato a gennaio 2026
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Quando la vendita di una casa genera una plusvalenza tassata?
In Italia vendere casa, di regola, non costa imposte a chi vende. L'eccezione ha un nome preciso — plusvalenza immobiliare — e un perimetro definito: si paga solo se rivendi entro cinque anni dall'acquisto (o dalla costruzione) realizzando un guadagno, e solo se non ricadi in una delle esenzioni.
La logica della norma è colpire l'intento speculativo: chi compra e rivende in tempi brevi guadagnandoci sta facendo, agli occhi del fisco, un'operazione da tassare come reddito. Chi vende la casa in cui ha vissuto, o dopo anni di possesso, no.
I cinque anni si contano dalla data del rogito di acquisto alla data del rogito di vendita. Superata la soglia anche di un solo giorno, la plusvalenza è irrilevante: nessuna imposta, nessuna dichiarazione, qualunque sia il guadagno.
Il compromesso preliminare non conta ai fini del termine: fa fede l'atto definitivo. Chi è vicino ai cinque anni può quindi legittimamente pianificare la data del rogito — un giorno di calendario può valere il 26% del guadagno.
In questa guida vediamo come si calcola il guadagno tassabile, la scelta tra imposta sostitutiva del 26% e IRPEF, le esenzioni (che coprono la maggior parte delle vendite reali), la regola speciale del Superbonus e il caso a parte dei terreni edificabili. Il calcolatore della plusvalenza di Calcolando fa i conti in quattro campi.
Come si calcola la plusvalenza?
La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto, aumentato di tutti i costi inerenti documentati. Non è quindi il semplice "venduto meno comprato": ogni euro di costo documentabile riduce il guadagno tassabile.
Nel costo di acquisto entrano il prezzo pagato, le imposte dell'atto (registro o IVA, ipocatastali), la parcella del notaio, la provvigione d'agenzia pagata all'acquisto. Si aggiungono poi i costi incrementativi: ristrutturazioni, ampliamenti, spese straordinarie con fatture intestate e pagamenti tracciabili.
Esempio con i numeri del calcolatore: comprata a 150.000 €, rivenduta a 200.000 € dopo tre anni, con 10.000 € di costi documentati tra imposte d'acquisto, notaio e lavori. Plusvalenza: 200.000 − 150.000 − 10.000 = 40.000 €. Imposta sostitutiva al 26%: 10.400 €.
La documentazione è tutto: senza fatture e bonifici, i costi non esistono per il fisco. Chi compra per rivendere dovrebbe archiviare ogni documento dal primo giorno — la differenza tra una plusvalenza lorda e una ben documentata vale spesso migliaia di euro di imposta.
Per gli immobili ricevuti in donazione il costo di riferimento è quello sostenuto dal donante (e i cinque anni si contano dall'acquisto del donante): donare a un familiare non azzera la plusvalenza latente, la trasferisce.
- Plusvalenza = prezzo di vendita − prezzo di acquisto − costi documentati.
- Costi ammessi: imposte d'atto, notaio, agenzia, ristrutturazioni con fattura e pagamenti tracciabili.
- Esempio: 200.000 − 150.000 − 10.000 = 40.000 € → 26% = 10.400 €.
- Immobile ricevuto in donazione: contano costo e data di acquisto del donante.
Imposta sostitutiva al 26% o IRPEF: quale scegliere?
Sulla plusvalenza tassabile hai due strade, e la scelta è tua. La prima è l'imposta sostitutiva del 26%: si richiede al notaio direttamente nell'atto di vendita, il notaio la incassa e la versa, e la vicenda fiscale si chiude lì — niente dichiarazione, niente acconti, nessun effetto sul tuo reddito.
La seconda è la tassazione ordinaria: la plusvalenza entra in dichiarazione tra i redditi diversi e paga l'IRPEF con la tua aliquota marginale — dal 23% al 43% più addizionali — sommandosi agli altri redditi dell'anno.
Il confronto è quasi sempre a favore della sostitutiva: già dal secondo scaglione IRPEF (35%) il 26% vince nettamente, e ai redditi alti il divario supera i 17 punti. Sull'esempio dei 40.000 € di plusvalenza: 10.400 € con la sostitutiva contro 14.000 € a marginale 35% e 17.200 € al 43% — senza contare le addizionali e l'effetto sul calcolo di detrazioni e bonus legati al reddito.
L'IRPEF ordinaria può convenire solo a chi ha redditi molto bassi nell'anno della vendita — aliquota marginale al 23% e capienza di detrazioni — o perdite da compensare secondo le regole dei redditi diversi. Casi reali, ma minoritari.
Un vincolo pratico: la sostitutiva si sceglie nell'atto, non dopo. Arrivare al rogito con la decisione già presa (e i conti già fatti con il calcolatore) evita di lasciare la scelta al caso.
La sostitutiva si richiede al notaio nell'atto e chiude la partita. L'IRPEF si somma agli altri redditi dell'anno.
Quali vendite sono esenti anche entro i 5 anni?
Le esenzioni sono la parte migliore della norma, e coprono la maggioranza delle vendite reali. La prima e più importante: l'immobile che, per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita, è stato adibito ad abitazione principale tua o di un tuo familiare. Chi vende la casa in cui vive non paga plusvalenza nemmeno rivendendo dopo un anno.
"Maggior parte del periodo" si misura sul possesso effettivo: comprata 4 anni fa e abitata per 2 anni e mezzo come residenza principale, la vendita è esente. Contano le risultanze anagrafiche ma anche la dimora di fatto dimostrabile.
La seconda esenzione totale: gli immobili acquisiti per successione. La vendita di una casa ereditata non genera mai plusvalenza tassabile, senza limiti di tempo — puoi vendere il giorno dopo la voltura. È uno dei vantaggi fiscali più netti dell'eredità (ne parla la guida alla successione).
Terza: il semplice decorso del tempo — oltre i cinque anni dall'acquisto, qualunque immobile si vende esente. Quarta, per completezza: gli immobili ricevuti in donazione sono esenti se, sommando il possesso del donante e del donatario, i cinque anni sono trascorsi.
Fuori dalle esenzioni restano quindi essenzialmente: seconde case e immobili a reddito rivenduti entro cinque anni con guadagno, e i casi speciali dei prossimi capitoli. Se stai per vendere, la checklist è: quando ho comprato? ci ho abitato? come mi è arrivato? Tre domande che di solito azzerano il problema.
- Abitazione principale (tua o di un familiare) per la maggior parte del possesso: esente.
- Immobile ereditato: sempre esente, senza attendere alcun termine.
- Oltre 5 anni dall'acquisto: sempre esente.
- Donazione: esente se possesso donante + donatario supera i 5 anni.
La regola speciale del Superbonus
Dal 2024 esiste una plusvalenza "allungata" per gli immobili ristrutturati con il Superbonus: se sull'immobile sono stati eseguiti interventi agevolati con il 110% (o aliquote successive del Superbonus), la vendita è tassabile entro dieci anni dalla fine dei lavori, non cinque.
La norma nasce per riprendere valore da immobili rivalutati a spese pubbliche e ha due inasprimenti sul calcolo. Se i lavori sono terminati da non più di cinque anni, i costi del Superbonus fruiti con cessione del credito o sconto in fattura non si contano affatto tra i costi deducibili; tra cinque e dieci anni, si contano al 50%.
Resta salva l'esenzione principale: gli immobili adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo e quelli ereditati sono esclusi anche da questa regola. Il bersaglio sono le seconde case rigenerate col 110% e rivendute.
L'effetto pratico può essere pesante: una seconda casa comprata a 150.000 €, ristrutturata con 80.000 € di Superbonus in sconto in fattura e rivenduta a 260.000 € quattro anni dopo i lavori, ha una plusvalenza calcolata senza contare quegli 80.000 €: la base tassabile esplode proprio perché i lavori non li hai pagati tu.
Chi possiede un immobile in queste condizioni deve pianificare la vendita con il calendario in mano — o con la residenza. Sono ammesse la sostitutiva al 26% e le regole ordinarie di documentazione per gli altri costi; il perimetro esatto va verificato con il notaio, caso per caso.
Terreni edificabili: il caso a parte
Attenzione a non applicare le regole delle case ai terreni: per le aree edificabili la plusvalenza è sempre tassabile, anche dopo cinquant'anni di possesso, anche se il terreno è arrivato per successione o donazione. La regola dei cinque anni, qui, non esiste.
La plusvalenza si calcola rispetto al prezzo (o valore) di acquisto rivalutato ISTAT, aumentato dei costi; per i terreni ereditati o donati, rispetto al valore dichiarato in successione o donazione. E la tassazione ordinaria prevede persino la tassazione separata, con regole proprie.
Per i terreni agricoli invece valgono regole simili ai fabbricati: tassazione solo entro i cinque anni e con le consuete esclusioni per successione.
Il confine tra "edificabile" e "agricolo" lo detta lo strumento urbanistico comunale al momento della vendita: un terreno diventato edificabile con il nuovo piano regolatore entra nel regime severo anche se lo possiedi da decenni.
Per i terreni edificabili esiste storicamente la possibilità di rideterminare il valore di acquisto con perizia giurata pagando un'imposta sostitutiva sul valore rivalutato — una norma più volte prorogata e modificata: prima di vendere un'area edificabile, la verifica con un professionista sul regime vigente è obbligata.
- Aree edificabili: plusvalenza sempre tassabile, senza limite dei 5 anni, anche se ereditate.
- Terreni agricoli: regole simili ai fabbricati (5 anni, esenzione successione).
- Conta la destinazione urbanistica al momento della vendita.
- Rivalutazione con perizia giurata: possibile quando la norma è in vigore — verificare prima di vendere.
Esempio completo e checklist prima di vendere
Riassumiamo con il caso del calcolatore: seconda casa comprata a 150.000 € nel 2023, rivenduta a 200.000 € nel 2026 (tre anni dopo), mai abitata come principale, non ereditata. Costi documentati: 6.000 € tra imposte e notaio all'acquisto, 4.000 € di lavori fatturati.
Verifica esenzioni: meno di 5 anni, niente abitazione principale, niente successione → plusvalenza tassabile. Calcolo: 200.000 − 150.000 − 10.000 = 40.000 €. Scelta del regime: sostitutiva 26% = 10.400 €, richiesta al notaio nell'atto. Fine: nessuna dichiarazione, il netto della vendita è 189.600 € meno le spese di vendita.
Se lo stesso venditore avesse aspettato il rogito oltre il quinto anno: imposta zero. Se ci avesse abitato per due anni su tre: imposta zero. Se l'avesse ereditata: imposta zero. La plusvalenza immobiliare è una tassa che, conoscendola, spesso si può legittimamente non pagare.
Checklist prima di firmare un preliminare: data esatta del rogito di acquisto; uso dell'immobile anno per anno; provenienza (acquisto, successione, donazione); lavori con Superbonus e data fine lavori; fatture e bonifici dei costi; simulazione con il calcolatore; decisione sostitutiva/IRPEF da comunicare al notaio.
E dopo la vendita, ricorda le code amministrative: l'eventuale IMU dell'anno si paga pro-quota fino al mese del rogito, e chi compra da te pagherà le proprie imposte d'acquisto — se vuole capirle, le trova nella guida all'imposta di registro.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Prezzo di vendita (2026) | 200.000 € |
| Prezzo di acquisto (2023) | 150.000 € |
| Costi documentati (imposte, notaio, lavori) | 10.000 € |
| Plusvalenza tassabile | 40.000 € |
| Imposta sostitutiva 26% (in atto) | 10.400 € |
Domande frequenti
Quando si paga la plusvalenza sulla vendita di una casa?+
Solo se vendi entro 5 anni dall'acquisto realizzando un guadagno e senza esenzioni: non si paga se l'immobile è stato abitazione principale per la maggior parte del possesso, se è arrivato per successione o se i 5 anni sono trascorsi.
Quanto si paga di tasse sulla plusvalenza immobiliare?+
Il 26% con l'imposta sostitutiva richiesta al notaio nell'atto di vendita — quasi sempre la scelta migliore — oppure l'IRPEF ordinaria con l'aliquota marginale (23–43%) in dichiarazione. Su 40.000 € di plusvalenza: 10.400 € con la sostitutiva.
Come si calcola la plusvalenza sulla vendita di un immobile?+
Prezzo di vendita meno prezzo di acquisto, meno tutti i costi documentati: imposte pagate all'acquisto, notaio, agenzia, ristrutturazioni con fattura. Esempio: 200.000 − 150.000 − 10.000 = 40.000 € tassabili.
Se vendo la casa dove abito pago la plusvalenza?+
No: l'immobile adibito ad abitazione principale (tua o di un familiare) per la maggior parte del periodo di possesso è esente, anche se lo rivendi entro 5 anni con guadagno.
La casa ereditata paga la plusvalenza se la rivendo subito?+
No, mai: gli immobili acquisiti per successione sono esclusi dalla plusvalenza tassabile senza alcun limite temporale. Puoi vendere anche subito dopo la voltura. Per le donazioni invece contano costo e data di acquisto del donante.
Come si contano i 5 anni per la plusvalenza?+
Dalla data del rogito di acquisto alla data del rogito di vendita: il preliminare non conta. Superata la soglia anche di un giorno, la vendita è esente. Per gli immobili donati si somma anche il periodo di possesso del donante.
Cosa cambia per gli immobili ristrutturati con il Superbonus?+
La finestra tassabile sale a 10 anni dalla fine dei lavori: entro 5 anni i costi fruiti con cessione del credito o sconto in fattura non sono deducibili, tra 5 e 10 anni lo sono al 50%. Restano esclusi abitazione principale ed eredità.
I terreni edificabili seguono la regola dei 5 anni?+
No: la plusvalenza sulle aree edificabili è sempre tassabile, qualunque sia la durata del possesso e anche se il terreno è ereditato. Conta la destinazione urbanistica al momento della vendita.
Conviene la sostitutiva al 26% o l'IRPEF?+
La sostitutiva quasi sempre: batte l'IRPEF già dal secondo scaglione (35%) e non tocca il tuo reddito imponibile, quindi non erode detrazioni e bonus. L'IRPEF può convenire solo con redditi molto bassi nell'anno della vendita. La scelta va fatta nell'atto, dal notaio.
Metodo e fonti
I calcoli applicano le formule ufficiali con i parametri in vigore nel 2026. I risultati sono stime indicative a scopo informativo e non sostituiscono una consulenza professionale: verifica sempre con le fonti ufficiali. A cura di La redazione fiscale di Calcolando · aggiornato a gennaio 2026. Come lavoriamo.